Consiglio di amministrazione

(Consiglio Direttivo, sua composizione e competenza):

  1. Il Consiglio Esecutivo è composto da (XNUMX) nove membri.Il paese sede, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, la Palestina e il Direttore Generale dell'Unione sono membri permanenti del Consiglio Esecutivo.

 

  1. I restanti membri del Consiglio Esecutivo sono scelti a maggioranza semplice dei presenti, dall'Assemblea Generale in ogni sessione ordinaria, tra i membri dell'Unione secondo i gruppi arabo, africano e asiatico (tre paesi per gruppo) e tra i paesi che versano i contributi.
  2. Il Consiglio Direttivo continuerà a svolgere le sue funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea Generale e all'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
  3. La presidenza del Consiglio Esecutivo spetta al paese sede che nomina il presidente.
  4. Il Consiglio Esecutivo seleziona un vicepresidente ad ogni nuova formazione del Consiglio nell'Assemblea Generale.
  5. L'Organizzazione per la Cooperazione Islamica è rappresentata nelle riunioni del Consiglio Esecutivo dal suo Segretario Generale o da qualsiasi funzionario da lui designato.
  6. Il Presidente, il Vice Presidente ei membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per il loro lavoro e nessuno di loro è considerato dedito al lavoro nella Federazione.

 

(Competenze del Consiglio Direttivo):

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

  1. Assumendo tutti i poteri dell'Assemblea Generale tra le due sessioni ordinarie e prendendo le decisioni necessarie, ad eccezione del lavoro e delle competenze che l'Assemblea Generale si riserva, e tutte le decisioni prese dal Consiglio sono presentate all'Assemblea Generale nella prima sessione regolare per l'approvazione.
  2. Il Consiglio Esecutivo non può porre il veto su qualsiasi decisione precedentemente approvata dall'Assemblea Generale in qualsiasi questione degli affari della Federazione.
  3. Seguire l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea Generale.
  4. Studiare le relazioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, decidere su di esse e sottoporre quelle necessarie all'Assemblea Generale secondo i poteri.
  5. Approvazione del progetto di bilancio generale per il prossimo anno nel quadro dei piani approvati dall'Assemblea Generale.
  6. Rivedere il conto finale per l'anno fiscale passato e presentarlo all'Assemblea Generale.
  7. Studiare le candidature per la carica di Direttore Generale della Federazione e presentarle all'Assemblea Generale, insieme alle sue raccomandazioni, nonché studiare una proposta per cessare i suoi servizi o una proposta per rinnovarlo per un secondo mandato.
  8. Le deliberazioni e le raccomandazioni del Consiglio Direttivo sulle predette materie sono prese a maggioranza di almeno due terzi dei presenti al primo scrutinio ea maggioranza semplice al secondo scrutinio.
  9. Nomina e promozione di dipendenti di prima e seconda categoria e cessazione dal servizio sulla base di quanto sollevato dal Direttore Generale della Federazione.
  • Studiare i disegni di legge e di regolamento dell'Unione, e farsi guidare in questo dalle leggi e dai regolamenti in vigore presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, e nei limiti delle capacità finanziarie dell'Unione.
  1. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi poteri al suo Presidente, e può anche delegare al Direttore Generale della Federazione in alcuni suoi poteri, o per svolgere compiti specifici.
  2. Il Consiglio Direttivo ha il diritto di concludere accordi relativi al lavoro della Federazione con qualsiasi altra organizzazione o organismo, in conformità con le direttive dell'Assemblea Generale.
  3. Formazione di commissioni temporanee di lavoro e definizione dei loro compiti.
  4. Autorizzare l'esborso dalla riserva generale quando necessario.

 

(Riunioni del Consiglio esecutivo):

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno su convocazione del suo Presidente ed è altresì convocato qualora il Presidente del Consiglio lo richieda, ovvero su richiesta di uno o più componenti e con l'approvazione della maggioranza.
  2. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono legali con la partecipazione della maggioranza semplice dei suoi componenti, purché sia ​​presente il Presidente o un suo delegato.
  3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo che il presente statuto disponga diversamente.
  4. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nei casi che richiedano l'emissione di una deliberazione da parte del Consiglio - tra le due sessioni - vota la deliberazione mediante diffusione a mezzo fax o posta elettronica.
  5. Il Consiglio Direttivo tiene le proprie riunioni nel luogo e data ad esso fissate, o nella data e luogo alternativi concordati, e se non vi è accordo, la riunione si tiene presso la sede della Federazione alla data indicata o entro una data non superiore a tre mesi da tale data.
  6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, unitamente all'invito rivolto ai membri del Consiglio, invia la bozza dell'ordine del giorno ei relativi documenti, almeno un mese prima della data della riunione.
  7. Qualsiasi membro può proporre di inserire qualsiasi argomento all'ordine del giorno, purché la proposta sia inviata con i documenti almeno due mesi prima della data della riunione, e qualsiasi argomento può essere aggiunto all'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dei membri presenti.
  8. Le sedute del Consiglio Direttivo sono tutte chiuse, e il Consiglio stesso o il suo Presidente possono invitare qualsiasi esperto a fruirne su una specifica questione senza diritto di voto.

 

(Presidente del Comitato Esecutivo):

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge i compiti affidati al Consiglio tra le sue due sessioni, a condizione che presenti tutte le decisioni che prende, le attività che intraprende, nonché ciò che ha compiuto con l'autorizzazione del Consiglio, al Consiglio Consiglio Direttivo nella sua prima riunione per l'approvazione, nonché all'Assemblea Generale per l'approvazione.
  2. Il Presidente del Consiglio esercita quanto segue:

A- Dare direttive e istruzioni al Direttore Generale della Federazione.

B- Concludere accordi con organizzazioni, enti e persone fisiche alla luce delle decisioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dei regolamenti vigenti, e può autorizzare il Vicepresidente del Consiglio o il Direttore Generale della Federazione

C- Rappresentare la federazione nei rapporti con i terzi e davanti all'autorità giudiziaria e può delegare il vicepresidente del consiglio, il direttore generale della federazione o altri.

D- Firmare tutti gli atti e gli accordi che comportano obblighi relativi alla Federazione, e può autorizzare il Vice Presidente del Consiglio o il Direttore Generale della Federazione, il tutto nei limiti delle norme vigenti nella Federazione.

E- Seguire e controllare lo stato di avanzamento dei lavori nella federazione e adottare misure per garantire l'attuazione delle normative applicabili.

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